La legge 104/1992 tutela la libertà di movimento delle persone con disabilità, offrendo agevolazioni per l’acquisto e l’adattamento di veicoli, tra cui detrazione Irpef, esenzione bollo e Iva ridotta al 4%, con limiti legati a cilindrata e utilizzo; le agevolazioni sono soggette a specifiche condizioni e obblighi di comunicazione da parte di venditori e acquirenti
L’automobile rappresenta un supporto indispensabile in molteplici circostanze, consentendo di spostarsi rapidamente e semplificando le attività quotidiane. Tuttavia, i costi legati all’acquisto e alla manutenzione possono risultare proibitivi per molte persone. Per ovviare a questo problema, la legge 104 prevede una serie di vantaggi e agevolazioni per chi rientra in determinate categorie, garantendo un aiuto concreto a chi vive con disabilità.
Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale online, possono accedere agli sconti sull’acquisto di auto i non vedenti, i sordi, le persone con disabilità psichiche o mentali titolari di indennità di accompagnamento, coloro che hanno gravi difficoltà motorie o sono affetti da pluriamputazioni.
È importante sottolineare che tali benefici sono validi solo se il veicolo viene utilizzato principalmente o esclusivamente a vantaggio della persona disabile, ad esempio per l’acquisto di beni di prima necessità o farmaci.
Nel caso in cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, anche il familiare che ha sostenuto la spesa può usufruire delle agevolazioni.
Tra i vari benefici previsti dalla legge 104 per l’acquisto di automobili rientrano la detrazione Irpef del 19% (da applicare nella dichiarazione dei redditi), l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al P.R.A. Inoltre, è prevista l’applicazione di un’aliquota Iva agevolata al 4%.
Quest’ultima agevolazione, però, è soggetta a specifici limiti legati alle caratteristiche tecniche del veicolo, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui “è applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
Oltre a ciò, la riduzione dell’Iva al 4% si applica anche:
- “all’acquisto contestuale di optional;
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se eccedono i limiti di cilindrata indicati);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento”.
L’aliquota ridotta al 4% può essere applicata senza limiti di valore, ma soltanto una volta ogni quattro anni a partire dalla data di acquisto del veicolo. È consentito beneficiare nuovamente dell’agevolazione entro il quadriennio solo se il veicolo – precedentemente acquistato con l’aliquota ridotta – è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per demolizione.
In caso di furto del veicolo, l’agevolazione può essere riottenuta anche prima dei quattro anni, a condizione che il veicolo non sia stato recuperato. Il disabile deve presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” al P.R.A. Non è invece possibile beneficiare nuovamente dell’agevolazione se il veicolo è stato cancellato dal P.R.A. per esportazione all’estero.
La vendita del veicolo entro due anni dall’acquisto comporta la decadenza dall’agevolazione, salvo il caso in cui il mezzo venga ceduto per esigenze derivanti da un peggioramento della disabilità e sia sostituito con un altro veicolo adattato. In caso di decadenza, è necessario versare la differenza tra l’Iva al 22% ordinaria e quella agevolata del 4%.
Non è previsto l’obbligo di restituzione della differenza d’imposta per gli eredi che cedono il veicolo ricevuto in eredità dal disabile, anche se la cessione avviene prima dei due anni dall’acquisto.
Le imprese che applicano l’aliquota agevolata al 4% devono adempiere a specifici obblighi:
- emettere fattura, indicando il riferimento normativo pertinente (leggi 97/86, 449/97, 342/2000 o 388/2000, a seconda del caso);
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla vendita o importazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente, insieme alla targa del veicolo e alla data dell’operazione.
Anche il leasing rientra tra le operazioni per cui è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 4%, a condizione che il contratto sia di tipo “traslativo”, ossia preveda il trasferimento della proprietà del veicolo al termine della locazione tramite riscatto.
Come chiarito dalla risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione può essere applicata sia sui canoni di leasing sia sul prezzo di riscatto. Il beneficiario deve fornire alla società di leasing tutta la documentazione necessaria, rispettando le condizioni previste dalla normativa, come l’annotazione degli adattamenti sulla carta di circolazione del veicolo.
La società di leasing ha l’obbligo di comunicare i dettagli dell’operazione all’Agenzia delle Entrate, e da tale data decorrono:
- il periodo di quattro anni, durante il quale il beneficiario non può richiedere nuovamente l’agevolazione;
- il periodo di due anni, entro il quale il veicolo deve rimanere nella sua disponibilità, pena la decadenza del beneficio, salvo necessità di nuovi adattamenti.
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