Sono oltre 12.800 le richieste pervenute nel
2024 per l’accesso al Reddito Energetico
Nazionale (REN), la misura proposta dal MASE che consente
ai nuclei familiari a basso reddito di realizzare
un impianto fotovoltaico a servizio dell’unità
immobiliare di residenza.
Fondo REN: il GSE pubblica l’esito delle istanze
Come segnala lo stesso GSE, entro il 30 novembre, il Gestore dei
Servizi Energetici renderà disponibili gli esiti delle
valutazioni sulle istanze ricevute: entro questa data i
Soggetti Beneficiari e i Soggetti Realizzatori, potranno infatti
consultare sul portale REN, accessibile dall’Area Clienti del GSE,
la lettera di esito della valutazione effettuata.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà stipulato il
Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il
Soggetto Beneficiario, della durata di 20 anni decorrenti dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto. Per tutto
il Contratto, il Soggetto Beneficiario cederà al GSE l’energia
immessa in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse
economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata,
saranno devolute al Fondo.
Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della
richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve
risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio sulla
piattaforma GAUDI di Terna.
Fondo Reddito Energetico Nazionale: cos’è e come funziona
Istituito con il DM
MASE 8 agosto 2023, il Fondo Reddito Energetico
Nazionale ha destinato nel 2024 100 milioni di
euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici
residenziali, installati dai soggetti realizzatori iscritti
nell’apposito Registro.
I fondi sono stati così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia); - 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
I costi ammissibili corrispondono alle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli
interventi e la fornitura dei servizi elencati all’art. 7 del DM
REN, riconosciuti entro il limite massimo di cui alla “Tabella
– costi ammissibili per impianti fotovoltaici” dell’art. 9, comma
3, dello stesso DM REN.
Soggetti beneficiari e soggetti realizzatori
Questi i requisiti di accesso per la presentazione delle
istanze, a carico di persone fisiche:
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila
euro, oppure 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro
figli a carico; - titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici
di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su
aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto
fotovoltaico che accede alle agevolazioni; - intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica
delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di
residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di
connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al
momento della presentazione dell’istanza.I
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 22 gennaio 2008,
n. 37; - in regola relativamente ai requisiti di formazione e
aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di
installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia
rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del d.Lgs. n.
28/2011.:
In relazione agli obblighi a loro carico, i soggetti
realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a
regola d’arte; - non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a
titolo di anticipo; - garantire, per almeno 10 anni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e di
monitoraggio della performance; - assicurare l’impianto per almeno 10 anni dalla
data di entrata in esercizio, mediante polizza multi-rischi anche
di durata inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze
successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa
decennale.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti fotovoltaici devono essere progettati e realizzati
in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i
seguenti requisiti progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione
della richiesta di accesso; - potenza nominale rilevante ai fini del calcolo
dell’agevolazione dell’impianto che non superi i 6 kW e non sia
inferiore ai 2 kW; - potenza nominale rilevante ai fini del calcolo
dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza
contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al
momento della presentazione della richiesta di accesso alle
agevolazioni; - non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo
rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021; - essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non
risultino già connessi altri impianti di produzione di energia
elettrica; - essere collegati a un punto di connessione in prelievo che
alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica
facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario,
purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità
immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.
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