Come già evidenziato in diversi nostri articoli il 7 novembre 2024, durante una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome , è stata rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Questo rinvio inatteso rischia di produrre significative conseguenze negative su più fronti.
A parlarne, soffermandosi specialmente sugli aspetti giuridici, è un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro”.
Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro
La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, previsto dall’articolo 37, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 81/2008, ha creato un significativo vuoto normativo in materia di formazione obbligatoria per preposti e dirigenti. Tale Accordo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022, non è ancora entrato in vigore, con conseguenze giuridiche rilevanti.
A) Il quadro normativo
L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione e l’aggiornamento di datori di lavoro, dirigenti e preposti debbano avvenire “secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Questo riferimento è chiaramente al nuovo accordo, che avrebbe dovuto accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi precedenti in materia di formazione obbligatoria. Tuttavia, in assenza del nuovo accordo, la norma diviene inefficace poiché non è previsto alcun regime transitorio o riferimento agli accordi precedenti.
In termini giuridici, ciò significa che, fino all’adozione del nuovo accordo, non esiste una base legale per obbligare i datori di lavoro a fornire la formazione e l’aggiornamento a preposti e dirigenti.
B) Conseguenze pratiche e giuridiche
1. Inesistenza dell’obbligo di formazione per preposti e dirigenti:
L’attuale normativa non prevede alcun obbligo giuridico attuale in materia di formazione o aggiornamento dei preposti e dirigenti. Di conseguenza, eventuali contravvenzioni o prescrizioni per omessa formazione non possono essere giustificate dalla legge.
2. Applicazione dell’articolo 2 del Codice Penale:
L’articolo 2 del Codice Penale stabilisce che:
> “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
Poiché la mancata formazione o aggiornamento di preposti e dirigenti non trova una base normativa fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, non può essere considerata un reato o un illecito amministrativo.
3. Istanza di archiviazione per contravvenzioni o prescrizioni:
Nel caso in cui un datore di lavoro riceva un verbale di contravvenzione per omessa formazione o aggiornamento dei preposti o dei dirigenti, è possibile presentare un’istanza di archiviazione al pubblico ministero competente, motivando l’assenza di una base legale per il reato contestato.
4. Principio di irretroattività della norma penale più favorevole:
Anche qualora il nuovo Accordo venisse approvato successivamente, esso non potrebbe essere applicato retroattivamente per sanzionare fatti commessi durante il periodo di vuoto normativo.
Sintesi
La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni ha creato un’anomalia giuridica senza precedenti, escludendo temporaneamente ogni obbligo di formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In assenza di una norma attuativa valida, qualsiasi tentativo di imporre sanzioni o obblighi è privo di fondamento legale, in piena violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 2 del Codice Penale e dall’articolo 25 della Costituzione italiana.
Si rende urgente e necessario l’intervento delle autorità competenti per colmare questo vuoto normativo e garantire la chiarezza e l’efficacia del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Fino ad allora, il rispetto del diritto e dei principi fondamentali della legalità impedisce di applicare sanzioni per un obbligo giuridicamente inesistente.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
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