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quali sono le conseguenze giuridiche del rinvio…


Come già evidenziato in diversi nostri articoli il 7 novembre 2024, durante una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome , è stata rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Questo rinvio inatteso rischia di produrre significative conseguenze negative su più fronti.

  

A parlarne, soffermandosi specialmente sugli aspetti giuridici, è un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

 

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Il vuoto normativo nella formazione obbligatoria per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro

 

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, previsto dall’articolo 37, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 81/2008, ha creato un significativo vuoto normativo in materia di formazione obbligatoria per preposti e dirigenti. Tale Accordo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022, non è ancora entrato in vigore, con conseguenze giuridiche rilevanti.

 

A) Il quadro normativo

L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione e l’aggiornamento di datori di lavoro, dirigenti e preposti debbano avvenire “secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Questo riferimento è chiaramente al nuovo accordo, che avrebbe dovuto accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi precedenti in materia di formazione obbligatoria. Tuttavia, in assenza del nuovo accordo, la norma diviene inefficace poiché non è previsto alcun regime transitorio o riferimento agli accordi precedenti.

 

In termini giuridici, ciò significa che, fino all’adozione del nuovo accordo, non esiste una base legale per obbligare i datori di lavoro a fornire la formazione e l’aggiornamento a preposti e dirigenti.

 

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B) Conseguenze pratiche e giuridiche

1. Inesistenza dell’obbligo di formazione per preposti e dirigenti:

L’attuale normativa non prevede alcun obbligo giuridico attuale in materia di formazione o aggiornamento dei preposti e dirigenti. Di conseguenza, eventuali contravvenzioni o prescrizioni per omessa formazione non possono essere giustificate dalla legge.

 

 

2. Applicazione dell’articolo 2 del Codice Penale:

L’articolo 2 del Codice Penale stabilisce che:

> “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Poiché la mancata formazione o aggiornamento di preposti e dirigenti non trova una base normativa fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, non può essere considerata un reato o un illecito amministrativo.

 

3. Istanza di archiviazione per contravvenzioni o prescrizioni:

Nel caso in cui un datore di lavoro riceva un verbale di contravvenzione per omessa formazione o aggiornamento dei preposti o dei dirigenti, è possibile presentare un’istanza di archiviazione al pubblico ministero competente, motivando l’assenza di una base legale per il reato contestato.

 

4. Principio di irretroattività della norma penale più favorevole:

Anche qualora il nuovo Accordo venisse approvato successivamente, esso non potrebbe essere applicato retroattivamente per sanzionare fatti commessi durante il periodo di vuoto normativo.

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Sintesi

La mancata approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni ha creato un’anomalia giuridica senza precedenti, escludendo temporaneamente ogni obbligo di formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In assenza di una norma attuativa valida, qualsiasi tentativo di imporre sanzioni o obblighi è privo di fondamento legale, in piena violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 2 del Codice Penale e dall’articolo 25 della Costituzione italiana.

 

Si rende urgente e necessario l’intervento delle autorità competenti per colmare questo vuoto normativo e garantire la chiarezza e l’efficacia del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Fino ad allora, il rispetto del diritto e dei principi fondamentali della legalità impedisce di applicare sanzioni per un obbligo giuridicamente inesistente.

 

  

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – versione non definitiva maggio 2024.

 

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