La Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2024. Tale Direttiva si prefigge l’obbiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali garantendo uno standard maggiore di trasparenza e controlli, svolti anche da persone fisiche, sui sistemi algoritmici applicati alle piattaforme digitali. Il provvedimento è stato firmato lo scorso 23 ottobre ed entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre e dovrà essere recepito entro il 2 dicembre 2026.
A fronte dell’esponenziale aumento dell’utilizzo delle piattaforme digitali per la gestione dei lavoratori, l’Unione Europea ha per la prima volta affrontato lo specifico tema della tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro di suddetti lavoratori tramite l’adozione della Direttiva 2024/2831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 novembre 2024, e che – dopo essere entrata in vigore il prossimo 1° dicembre – dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 2 dicembre 2026 (di seguito anche la “Direttiva”).
Tale Direttiva si propone di introdurre misure volte a:
1) facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
2) promuovere l’equità, la supervisione umana, la sicurezza, la trasparenza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;
3) migliorare la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.
Innanzitutto, la Direttiva 2024/2831 fornisce alcune definizioni fondamentali che guideranno gli Stati Membri nel delimitare il campo di applicazione delle normative nazionali, così garantendo un minimo comune denominatore dei soggetti maggiormente coinvolti e destinatari della presente normativa. La Direttiva 2024/2831 si occupa infatti di definire i concetti di “piattaforma digitale”, “lavoro e lavoratore mediante piattaforme digitali”, “intermediario” (nel quale rientra anche una catena di subappalto tra la piattaforma digitale e la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitale). A tal riguardo, l’articolo 3 della Direttiva 2024/2831 specifica che le stesse garanzie e protezioni previste dalla normativa (ivi inclusi meccanismi di sistemi di responsabilità solidale) si applicano anche ai soggetti che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario e che svolgono un lavoro mediante una piattaforma digitale che si avvale di tale intermediario.
La Direttiva si occupa in secondo luogo di definire la situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali, stabilendo una presunzione legale di rapporto di lavoro in presenza di elementi che indicano controllo e direzione, obbligando le piattaforme a dimostrare il contrario in caso di contenzioso.
La Direttiva impone inoltre agli Stati Membri di limitare il trattamento dei dati personali tramite sistemi di monitoraggio o decisione automatizzati, stabilendo norme più specifiche rispetto al Regolamento UE 2016/679. Le piattaforme non possono infatti trattare dati biometrici per identificazione o trarre dati riguardo lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori al di fuori del contesto lavorativo. Inoltre, le piattaforme digitali devono garantire la trasparenza fornendo informazioni chiare e comprensibili ai lavoratori, ai loro rappresentanti e alle autorità nazionali competenti in merito all’uso dei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati.
La Direttiva favorisce altresì lo sviluppo di un sistema di sorveglianza delle decisioni individuali prese dai sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati sui lavoratori, imponendo alle piattaforme di effettuare, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, una valutazione degli impatti di tali decisioni almeno biennale e di garantire risorse umane sufficienti e competenti da dedicare all’esercizio della funzione di sorveglianza. Per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, le piattaforme devono inoltre valutare i rischi associati ai sistemi utilizzati, valutare l’adeguatezza delle garanzie di tali sistemi ai rischi individuati e introdurre misure di prevenzione e protezione adeguate. La Direttiva incoraggia gli Stati Membri a evitare pressioni indebite sui lavoratori e a prevedere canali di segnalazione per violenze e molestie.
Al fine di introdurre un sistema di protezione per i lavoratori a tutela dei diritti garantiti dalla Direttiva stessa, si impone agli Stati Membri di adottare provvedimenti per vietare il licenziamento per motivi legati all’esercizio di tali diritti. L’onere di dimostrare che il licenziamento è basato su motivi diversi è inoltre a carico della piattaforma.
Infine, gli Stati Membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali, e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, dovranno adottare misure adeguate a promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali e agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica.
In conclusione, sulla scia della più recente giurisprudenza sia italiana che europea in materia, la Direttiva 2024/2831 rappresenta un passo significativo verso la regolamentazione del lavoro tramite piattaforme digitali, proteggendo i diritti dei lavoratori in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Essa costituisce una base giuridica per una maggiore equità, trasparenza e sicurezza, richiedendo agli Stati Membri di implementare standard di tutela per i lavoratori delle piattaforme digitali.
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