Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Salve, Una Srl ha proceduto ad aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, a causa di una crisi di liquidità, è probabile non si riesca a versare il 2 acconto dovuto entro il prossimo 2 dicembre.
L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte all’indennità una tantum di . 100 a favore dei lavoratori dipendenti da corrispondere con la 13 mensilità (cd. bonus Natale). In particolare, in seguito alla soppressione del requisito della presenza di un coniuge a carico e l’introduzione della spettanza dell’indennità ad uno solo dei genitori ove questi risultino essere conviventi (o coniugati), in relazione a quest’ultimo requisito l’Agenzia chiarisce che va fatto riferimento alla convivenza registrata presso i registri anagrafici del Comune di residenza (a seguito del quale i conviventi risultano nel medesimo stato di famiglia) in assenza di tale requisito, l’indennità spetta ad entrambi i soggetti che possiedono i requisiti.
Con il Provv. 19/11/2024 L’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui i contribuenti potranno gestire, all’interno del cassetto fiscale, le comunicazioni relative agli esiti della liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis, Dpr 600/73 ai fini dei redditi ed art. 54-bis, Dpr 633/72, ai fini dell’Iva Il provvedimento attua quanto disposto dall’art. 23, co. 3, del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “Decreto semplificazioni”), il quale ha previsto che nell’area riservata del contribuente siano disponibili, per la consultazione e per l’estrazione (anche massiva) gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente (incusi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancora da implementare), rendendo disponibilità di dati anche agli intermediari delegati dai contribuenti.
La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto legislativo di revisione dell’IRPEF e dell’IRES approvato, in via preliminare, dal Governo 30/04/2024. Le osservazioni saranno, ora, valutate dal Governo, al fine di accoglierle o respingere prima.
Illegittima la rettifica di classamento dell’impianto fotovoltaico sul terreno agricolo anche se l’imprenditore agricolo è l’utilizzatore dell’impianto e non il proprietario. L’impianto va considerato come fabbricato rurale strumentale e la produzione di energia fotovoltaica impiegata nell’attività agricola costituisce attività connessa ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, c.c.
Illegittimo il sequestro preventivo a carico della banca dei crediti d’imposta per il bonus facciate anche se all’istituto di credito si può imputare un comportamento negligente nell’acquisizione dei bonus: il profitto del reato per la società cedente, infatti, sta proprio nel corrispettivo per la cessione alla banca, laddove il bonus non risulta portato in compensazione; il che esclude la legittimità di una misura finalizzata alla confisca né diretta né per equivalente rispettivamente perché il credito appartiene a una persona estranea al reato e non è più nella disponibilità del presunto responsabile. Resta, però, lo spazio per un sequestro impeditivo se c’è il rischio che la libera disponibilità aggravi le conseguenze del reato.
Il dodicesimo numero dell’Osservatorio internazionale sulla crisi d’impresa commenta le novità legislative e giurisprudenziali relative all’insolvenza in ambito internazionale e transnazionale. Nelle sezioni e nei commenti predisposti dagli autori, si annotano recenti modifiche legislative, rilevanti pronunce pubblicate negli ultimi mesi sull’insolvenza e sulla ristrutturazione in Europa e nel resto del mondo, nonché si segnalano novità per i professionisti del settore.
Dovrà essere inviato dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 in modalità telematica dalle imprese che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. È stato approvato il modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” destinato a imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nella pesca e acquacoltura, riferito agli investimenti realizzati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024.
Il disegno di legge di bilancio 2025 approvato dal Governo, in relazione all’impostazione dell’Irpef per l’anno d’imposta 2025, prevede: il mantenimento delle preveggenti aliquote Irpef e relativi scaglioni di reddito l’introduzione di una ulteriore detrazione Irpef per i redditi di lavoro dipendente/assimilati l’introduzione di un nuovo trattamento integrativo, che si aggiunge a quello preesistente E’, inoltre, prevista l’introduzione: di un nuovo limite variabile in ragione del reddito complessivo e del numero di figli a carico per la fruizione degli oneri detraibili in presenza di reddito complessivo superiore a 75.000 di un nuovo limite alle detrazioni per figli a carico.
La versione definitiva della riforma della legge ordinamentale è sulla dirittura di arrivo nei prossimi giorni. Il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrebbe, infatti, approvare la versione definitiva dopo circa 6 mesi dalla presentazione della prima bozza, posta in pubblica consultazione e discussione con gli Ordini locali.
Come di consueto, in occasione dell’approssimarsi della fine dell’anno, si riepiloga il trattamento ai fini dei redditi/Irap e dell’Iva relativo agli omaggi a clienti e/o dipendenti. Nel 2024, i datori di lavoro hanno la possibilità di fornire vantaggi aggiuntivi, noti come fringe benefit, ai propri impiegati o a coloro che percepiscono entrate equiparabili, fino a un importo di 1.000 euro.
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