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La ristrutturazione dei debiti del consumatore alla luce del D.Lgs. n. 136/2024: profili processuali


[1]Per una prima lettura cfr. L. Panzani, Lo schema del decreto correttivo del codice della crisi. Prime considerazioni, in Dirittodellacrisi, 17 luglio 2024.

[2]Si pensi, ad esempio, al tema della possibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore nel caso di “misto”, su cui cfr., L. Nanniperi, Schema di correttivo e accesso alle procedure di sovraindebitamento: note critiche a prima lettura, in Dirittodellacrisi, 2 luglio 2024.

[3]È stato giustamente osservato che le soluzioni approntate dal legislatore per risolvere il concorso tra più procedure da sovraindebitamento dovrebbero valere anche nelle ipotesi di concorso tra una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento e la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, come testimonia il riferimento, contenuto nell’art. 270, alle procedure di cui al Titolo IV. Così F. Accettella, La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo commento, in Nuove leggi civ., 2020, 675; M. Montanari, Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 7 settembre 2021.

[4]Così A. Farolfi, Liquidazione controllata: problemi applicativi e nuove opportunità, in questa Rivista, 2024, 2, 231. La stessa opzione esegetica veniva predicata da M. Montanari, Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 7 settembre 2021. In senso difforme si esprimevano D. Benincasa, Le procedure in caso di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, 1° comma lett. c), contributo al seminario di studî Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di Bonfante, in Giur. it., 2019, 2045; F. Accettella, La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo commento, in Nuove leggi civ., 2020, 676 ss.

[5]Cfr. M. Montanari, op. cit., e la dottrina richiamata alla nt. 10.

[6]A proposito dei quali solleva dubbi di legittimità costituzionale F. De Santis, Procedimento unitario e decreto correttivo: proposte minime waiting for Godot, in Dirittodellacrisi.it, 3 aprile 2024.

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[7]In questo senso, A. Farolfi, op. cit.

[8]Sul punto, in termini dubitativi si esprime G. Rana, Le regole del procedimento unitario della crisi d’impresa dopo il d.lgs. n. 83/2022 in questa Rivista, 2023, 2, par. 6, secondo il quale “A differenza che per la disciplina degli artt. 40 e 49 C.C.I.I, l’art. 270, comma 2, pare anticipare la consumazione della domanda liquidatoria alla sola apertura della procedura alternativa e non alla sua omologazione o comunque alla definizione della domanda stessa, come prevede invece l’art. 49”.

[9]Improcedibilità che, secondo M. Montanari, op. cit. deve essere intesa nei termini di “mero provvedimento di sospensione o arresto temporaneo del procedimento”, poiché altrimenti non si giustificherebbe il prosieguo della norma, secondo il quale il giudice dichiara l’apertura della liquidazione controllata in ogni ipotesi di intervenuta cessazione della procedura alternativa.

[10]In forza del principio generale espresso dall’art. 8 CCII, detto termine non soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali.

[11]Si ritrova qui il medesimo sintagma normativo presente nell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII in tema di domanda con riserva.

[12]V. Trib. Nocera Inferiore 28 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Venezia 18 settembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Perugia 4 ottobre 2012, cit., secondo cui il termine va calcolato “con decorrenza dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese in coerenza con la previsione legislativa dell’art. 168 l. fall.”; in senso conforme Trib. Palermo 2 ottobre 2012.

[13]V. Trib. Bolzano 25 settembre 2012, cit.: “Si ritiene che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine debba essere individuato nel giorno del deposito del provvedimento collegiale e non in quello in cui il ricorso viene depositato o pubblicato (detto adempimento deve seguire il deposito entro il giorno successivo). Il Tribunale ritiene, infatti, in particolare nei casi di presentazione del ricorso con riserva a norma del comma 6 dell’art. 161 LF, che l’eventuale necessità di attività pre-istruttoria o istruttoria volta ad acquisire elementi per individuare il termine di moratoria (da 60 a 120 giorni) o per definire gli obblighi informativi periodici di cui al comma 8, non debba ricadere sull’imprenditore ricorrente in termini negativi accorciandogli di fatto il periodo di sospensione che si ritiene giusto concedere. A ciò si aggiunga la considerazione pratica che non sempre il Collegio è in grado di riunirsi immediatamente il giorno della presentazione del ricorso; circostanza che comporterebbe un’automatica riduzione della moratoria nel caso in cui il termine lo si facesse decorrere dal giorno, appunto, del deposito dell’istanza”; in senso conforme, Trib. Modena 29 marzo 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Ravenna 6 marzo 2013.

[14]Così M.P. Gasperini, I termini processuali nel codice della crisi, tra semplificazione e ragionevole durata delle procedure concorsuali, in questa Rivista, 2023, 1, 5, nt. 40.

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[15]Vale a dire l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; la consistenza e della composizione del patrimonio; l’elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

[16]V. Zanichelli, Il controllo del tribunale sulla domanda prenotativa, in questa Rivista, 2020, 7, 927.

[17] Cass. Civ. 12 marzo 2020, n. 7117; Cass. Civ. 11 novembre 2021, n. 33594; Cass. Civ. 26 maggio 2022, n. 17164 . In dottrina la necessità che anche in sede prenotativa, debbano essere scongiurati fenomeni di abuso è stata condivisa da S. Ambrosini, Il concordato preventivo, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli – F.P. Luiso – E. Gabrielli, Le altre procedure concorsuali, IV, Torino, 2014, 78; P.F. Censoni, Concordato preventivo, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da A. Jorio – B. Sassani, Milano, 2017, 67.

[18] Cass. Civ. 12 marzo 2020, n. 7117.

[19]F. Rolfi, Sovraindebitamento e “moratoria” ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future, in questa Rivista, 2020, 2, 224.

[20]In cui si è ribadito quanto affermato da Cass. Civ. n. 17834/2019; Cass. Civ. n. 17391/2020; Cass. Civ. n. 22291/2020, superandosi precedente di segno diverso, rimasto isolato, rappresentato da Cass. Civ. n. 5418/2018, punto 11.

[21]Relazione che dovrà dare conto, come richiesto dalla norma: a) delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) dei costi presuntivi della procedura. Inoltre, poiché nessuna disposizione del Codice della crisi ha abrogato l’art. 15, comma 10, L. n. 3/2021, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali O.C.C. alle banche dati pubbliche e poiché lo stesso è assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento, il giudice potrà concedere l’autorizzazione di cui al citato art. 15 in vista dell’accesso alla procedura (così, Trib. Genova 7 novembre 2022).

[22]Così, Trib. Genova 7 novembre 2022.

[23]Per i quali si rinvia a S. Leuzzi, Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato in Dirittodellacrisi.it, 8 luglio 2021; M. Peta, Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”, in Dirittodellacrisi.it, 20 giugno 2023; D. Benincasa, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – le procedure in caso di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, 1° comma, lett. c), in Giur. it., 2019, 8-9, 1943; C. Trentini, Ristrutturazione dei debiti del consumatore: reclamo, presentazione della domanda e colpa del creditore, in questa Rivista, 2023, 7, 945; G. Rana, ristrutturazione dei debiti del consumatore e debiti promiscui nel codice della crisi, in questa Rivista, 2023, 7, 985; M. Spadaro, Ristrutturazione dei debiti derivanti da attività imprenditoriale cessata, in questa Rivista, 2023, 3, 416. L. Nannipieri, Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l’ircocervo e l’art. 33 comma 4 C.C.I.I. , in Dirittodellacrisi.it, 19 aprile 2024.

[24]Dall’art. 70, commi 2 e 3, 4, CCII, si ricava che la comunicazione dell’OCC conterrà: l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni dei creditori relative alla procedura; l’avvertimento che i creditori dovranno comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avvertenza in mancanza (salvo quanto si dirà tra un attimo nel testo), le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; l’avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo PEC dell’OCC; l’avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive in caso di atti in frode.

[25]Alla quale deve essere equiparato, a norma del comma 5 dell’art. 10 CCII il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Reg. UE 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Dir. 1999/93/CE, (il c.d. Regolamento eIDAS).

[26]Va registrata sul punto la tesi di A. Napolitano, sub. art. 70, in G. Di Cecco – D. Sagniuolo – P. Valenise, Il Codice della Crisi. Commentario, Torino, 2024, 446, secondo cui il termine sarebbe quello di 20 giorni, fissato per presentare osservazioni.

[27]Come si è avuto modo di sottolineare in altra sede, il fatto che la richiesta di misure protettive accompagni pressoché sistematicamente la presentazione della domanda, impone al giudice uno scrutinio improntato alla massima cautela, volta a scongiurare il rischio che la ristrutturazione dei debiti del consumatore, posta nelle mani di debitori “callidi”, diventi lo strumento per costituire occasioni di inciampo della procedura esecutiva eventualmente pendente (rischio che avrebbe potuto evitarsi individuando limiti temporali all’ammissione di misure protettive incidenti su procedure esecutive già pendenti, limiti che peraltro il codice di rito già conosce con riferimento, ad esempio, all’istanza di sospensione concordata dell’esecuzione, ex art. 624- bis c.p.c.), a tutto a tutto vantaggio della “serietà” delle vendite giudiziarie. Cfr. R. d’Alonzo, Le misure protettive negli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ed improseguibilità dell’esecuzione forzata per credito fondiario, in Riv. es. for., 2023, 2, 428; P. Russolillo, Misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali, in Dirittodellacrisi.it, 6 giugno 2023; L. Panzani, Sovraindebitamento, socio illimitatamente responsabile e sospensione dell’esecuzione, in questa Rivista, 2024, 3, 334; C. Trentini, Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in www.ilcaso, 2019.

[28]Ad esempio il divieto di comunicazione di mancati pagamenti alla Centrale dei Rischi o ad altre banche dati private. Non può, invece, essere sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Trib. Mantova 18 febbraio 2022), in quanto le misure protettive riguardano solo la sospensione dei procedimenti esecutivi ma non anche i giudizi di cognizione. A questo proposito ritengo che tali misure non potranno interferire con procedure esecutive che, appunto, non abbiano ad oggetto beni appartenenti al patrimonio del debitore. Così, ad esempio questa norma non potrebbe consentire al giudice di disporre la sospensione dell’attuazione dell’ordine di liberazione pronunciato ex art. 560 c.p.c. in una procedura esecutiva non azionata contro il debitore sovraindebitato il quale in ipotesi occupi l’immobile pignorato in danno del debitore senza titolo opponibile, proprio in ragione del fatto che quel cespite non fa parte del suo “patrimonio”.

[29]Il quale vieta ai creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti e sancisce l’inefficacia, rispetto agli altri creditori, delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso.

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[30]Che ammette le misure protettive di cui al comma 2 anche nel contesto della composizione negoziata.

[31]In questi termini si era già espresso, rispondendo ad un quesito posto dal Presidente della Corte d’Appello di Torino, il Ministero della Giustizia, con nota del 7 febbraio 2023, affermando che per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore di cui agli artt. 71 e 81 CCII, nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui all’art. 275 del medesimo codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.

[32]In questo senso si erano espressi Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 5 gennaio 2024; App. Ancona 10 ottobre 2023; Trib. Bologna 27 febbraio 2023.

[33]La pronuncia aggiungeva anche che, riservare al decreto di inammissibilità della domanda il reclamo dinanzi al tribunale piuttosto che alla Corte d’Appello avrebbe scontato la distonia rappresentata dal fatto che in questo caso il decreto di inammissibilità e quello di negazione dell’omologa, pur potendo coincidere quanto a contenuto, avrebbero subito un destino differenziale in punto di impugnazione, a seconda del momento in cui lo scrutinio di ammissibilità era intervenuto.

[34]Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15, L. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[35]In questa sede può essere solo accennato il tema degli eventuali strumenti di tutela di cui dispongono i creditori che ritengano errato il piano di riparto, non essendo qui previsto un procedimento analogo a quello di cui all’art. 220 CCII. In assenza di una disciplina ad hoc, l’unica strada percorribile è quella del deposito di una istanza di revoca dell’omologazione, a norma dell’art. 72 CCII.

[36]La nuova formula normativa ha sostituito il sintagma “unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, meglio circoscrivendo il perimetro di riferimento.

[37]La norma specifica che si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76.

[38]Così R. Brogi, Il sovraindebitamento delle famiglie nel codice della crisi, in Fam. e dir., 2020, 2, 185 ss.

[39]Per l’analisi delle conseguenze della ipotesi, affatto peregrina, in cui le condizioni di ammissibilità difettino per alcuni solo dei familiari si veda R. d’Alonzo, I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore, in Dirittodellacrisi, 20 maggio 2024.



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