Brescia, 21 Nov – Durante la seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2024 è stata rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un Accordo atteso da più di due anni (doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022) e che ha l’importante funzione, come ricordato più volte dal nostro giornale, di accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione.
Difficile, ancora oggi, a distanza di alcuni giorni, comprendere completamente quali possano essere state le cause di questo rinvio. Qualcuno ipotizza, come indicato in una news di Conflavoro, che questo rinvio nasca dall’esigenza di inserire nel testo dell’Accordo anche un riferimento alla disciplina relativa al recupero dei crediti della patente per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili.
In ogni caso, malgrado questa ulteriore battuta di arresto, è bene continuare a ragionare su quella che sarà la futura formazione con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva” di questo Accordo, resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro.
Per parlare di questa nuova formazione riprendiamo la pubblicazione delle risposte alle domande poste dai partecipanti al webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” (26 settembre 2024) che è stato condotto dall’Avv. Rolando Dubini (avvocato penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e dal Dott. Pietro de’ Castiglioni (esperto in formazione e responsabile della produzione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
Abbiamo già presentato, con riferimento alle risposte del Dott. Pietro de’ Castiglioni, alcuni temi (datori di lavoro, attrezzature, soggetti formatori, tutor d’aula, spazi confinati, …) oggi presentiamo alcune risposte fornite dall’avvocato Rolando Dubini sui seguenti argomenti:
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: formazione dei lavoratori
Molte domande hanno riguardato le novità relative alla formazione dei lavoratori.
Ne riprendiamo alcune:
- Se un lavoratore non supera il test finale del corso di formazione, cosa succede? Non può iniziare a lavorare?
- L’Accordo del 21/12/2011 prevede che il personale di nuova assunzione sia avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione. Se ciò non è possibile, il corso deve essere completato entro 60 giorni. Il nuovo accordo mantiene questa possibilità?
- Il punto 10 dell’Accordo del 21/12/2011 stabilisce che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all’assunzione, con la possibilità di completare il corso entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. Nel nuovo accordo, è ancora previsto questo termine di 60 giorni per completare la formazione?
- In caso di nuove assunzioni, entro quanto tempo deve essere fatta la formazione generale e specifica ai lavoratori?
- Un lavoratore appena assunto, entro quanto deve svolgere la formazione art. 37?
- Con riferimento alla formazione che deve essere fatta al lavoratore prima di adibirlo alla sua mansione (dunque senza i 60 giorni a disposizione): se non riesco a formare un lavoratore entro il primo giorno di servizio per la parte Generale e Specifica di Sicurezza, posso fare la parte Generale il primo giorno e la parte Specifica nelle settimane successive?
Riportiamo una risposta cumulativa fornita dall’Avv. Dubini: “Se un lavoratore o un altro dei soggetti destinatari della formazione prevista dal nuovo Accordo non supera la verifica finale di apprendimento di un corso di formazione non ottiene il credito formativo previsto per il corso e quindi non è in possesso dei requisiti necessari a svolgere la mansione per cui il corso è previsto. Non può quindi svolgere la mansione fino a quando non supera la verifica finale. Attenzione: alcuni percorsi formativi prevedono che in caso di mancato superamento della verifica di apprendimento sia necessaria la ripetizione della parte di percorso formativo precedente, ad esempio il modulo pratico per l’utilizzo delle attrezzature. Nella bozza del nuovo Accordo non è quindi più presente l’indicazione del precedente accordo del 2011 che prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla assunzione”.
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: datori di lavoro, preposti e RLS
Riprendiamo altre risposte dell’avvocato Dubini sulla formazione dei datori di lavoro, dei preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Partiamo dai datori di lavoro:
- Un Datore di Lavoro esterno deve fare il corso come Datore di Lavoro? “Il Datore di lavoro è il soggetto che “ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa“, così come definito dal Decreto legislativo 81 del 2008 all’articolo 2 comma b. Quindi anche un datore di lavoro “esterno” (intendendo il soggetto delegato da un Consiglio di amministrazione di una azienda) è obbligato a frequentare e superare il percorso formativo per Datore di Lavoro previsto dalla bozza del nuovo Accordo”;
- L’obbligo del corso per DL, anche per il DL-RSPP, ha valore retroattivo? E un RSPP-DL con molti anni di esperienza deve seguire il nuovo corso per DL? “La bozza del nuovo Accordo prevede che “i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato“. La bozza del nuovo Accordo riporta una tabella dei corsi riconosciuti, ad esempio: Dirigente – percorso formativo di base di 16 ore; Datore di lavoro RSPP – percorso formativo di base (16/32/48 ore); Coordinatore per la sicurezza – percorso formativo di base (120 ore). Quindi un Datore di lavoro RSPP che ha svolto il corso come previsto dall’Accordo del 2016 può non svolgere il nuovo corso per Datore di lavoro”.
Una domanda e una risposta sui preposti:
- Come ci si deve comportare per la formazione dei preposti nelle aziende del settore giardinaggio con meno di cinque dipendenti, che operano in sedi diverse e su richiesta dei clienti? La formazione obbligatoria per i preposti rappresenta una ridondanza per queste piccole aziende. Esiste una possibilità di semplificare la formazione? “Il fondamentale ruolo di prevenzione del Preposto è stato ribadito dal recente interpello n. 4/2024 del 19 settembre 2024 in cui è specificato che ‘in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti’. Ne consegue che anche in attività svolte da pochi dipendenti in appalto sia necessario individuare il preposto e di conseguenza assicuragli una adeguata formazione”;
Una risposta dell’avvocato Dubini riguarda poi la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche se non con riferimento all’Accordo Unico:
- Chi può erogare corsi per RLS come soggetto formatore? “La bozza del nuovo Accordo non disciplina la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza. Di conseguenza non sono specificati i soggetti formatori di questo tipo di formazione. Il Decreto legislativo 81 del 2008 prevede al comma dell’Articolo 37 che “le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale“, quindi anche l’individuazione dei soggetti formatori è rimandata alla contrattazione collettiva”.
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: soggetti formatori e verifica di efficacia
Veniamo poi ad alcune risposte sui soggetti formatori e su un’altra novità, la verifica di efficacia della formazione.
Partiamo dalle domande e risposte sui soggetti formatori:
- Per gli enti accreditati è ancora obbligatoria la collaborazione con gli enti bilaterali per i corsi art. 37 e RLS? “L’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici nell’organizzazione della formazione è attualmente un obbligo in capo al Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 37 comma 12 del Decreto legislativo 81 del 2008, quindi non del soggetto formatore. Anche la bozza del nuovo Accordo non modifica questo obbligo e neppure lo trasferisce ai soggetti formatori”;
- Se un ente è accreditato in una regione, è automaticamente accreditato anche nelle altre? “La bozza del nuovo Accordo non prevede il mutuo riconoscimento dell’accreditamento regionale, quindi si conferma le necessità dell’accreditamento presso ogni regione per erogare corsi in presenza. La bozza del nuovo accordo prevede però la specifica che “gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale“;
- Se un lavoratore esegue la formazione generale con una struttura, è obbligatorio che la formazione specifica venga erogata dalla stessa struttura? Questo obbligo riguarda anche la struttura? “Nella bozza del nuovo Accordo è previsto che per ogni corso di formazione debba essere individuato “un unico soggetto formatore“. È inoltre previsto che “nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo“. Nella bozza del nuovo Accordo la formazione generale e specifica sono considerati un unico corso, quindi sarà da prevedere un unico soggetto formatore o comunque un soggetto formatore che si assume la responsabilità dell’intero percorso formativo”.
Veniamo, infine, ad alcune risposte sul tema della verifica di efficacia della formazione:
- Viene richiesto che la figura del preposto si occupi esclusivamente di quel ruolo nei luoghi di lavoro? Con quale frequenza devono essere compilate e verificate le checklist da un preposto che svolge anche altre mansioni lavorative? “La bozza del nuovo Accordo non prevede ruoli specifici per l’attuazione delle verifiche dell’attività formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. È quindi compito del Datore di lavoro definire come organizzare le verifiche. La bozza dell’accordo specifica solamente “eventualmente anche con il supporto del RSPP“. È comunque innegabile che la figura del preposto sia quella che operativamente è più indicata per attuare le verifiche, ma appunto la bozza non prevede che si occupi esclusivamente di questa attività e neppure definisce una frequenza con la quale effettuare le verifiche”;
- La verifica della formazione sarà obbligatoria sul campo, ad esempio come un proficiency check? “Il Decreto legislativo 81 del 2008 al comma 2 lettera b) dell’articolo 37 prevede espressamente che le verifiche di efficacia della formazione siano effettuate “durante lo svolgimento della prestazione lavorativa“. La bozza dell’Accordo non prevede modalità obbligatorie ma specifica che il Datore di lavoro “può utilizzare una delle seguenti modalità“: analisi infortunistica aziendale, questionari da somministrare al personale, check list di valutazione”;
- L’RSPP deve aiutare il Datore di Lavoro a verificare l’efficacia della formazione? In caso di infortunio, potrebbe essere imputabile all’RSPP la mancanza di questo aiuto al DL? E in che modo? “La bozza del nuovo Accordo non prevede un ruolo specifico per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nello svolgimento delle verifiche di efficacia della formazione erogata. La bozza dell’accordo specifica solamente “eventualmente anche con il supporto del RSPP“. Ricordiamo però che tra i compiti obbligatori del Servizio di Prevenzione e protezione previsti dall’Articolo 33 del Decreto legislativo 81 del 2008 vi è anche l’obbligo di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori“.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della “bozza definitiva”, ma non ancora approvata, del futuro Accordo in materia di formazione e alle altre risposte del webinar pubblicate nei seguenti articoli:
Per gli abbonati alla Banca Dati PuntoSicuro è possibile visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” cliccando su questo link.
RTM
NB: Le risposte si basano sul contenuto della “bozza definitiva” resa nota dal Ministero del lavoro nel mese di maggio 2024, bozza che potrebbe essere ancora soggetta a revisioni e modifiche.
Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:
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