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Banca d’Italia: CCD2, il giudizio sui criteri di recepimento nella normativa nazionale. Condivisibile attribuzione a Oam e Palazzo Koch dei poteri di indagine e controllo


La Banca d’Italia ha valutato positivamente tutti i criteri della legge delega per apportare le necessarie modifiche alla normativa nazionale, incluso il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub), nel recepimento della Direttiva UE 2023/2225 (CCD2).

Nella memoria della Banca d’Italia per la 4a Commissione Permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato sulla “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, presentata lo scorso 21 novembre, Palazzo Koch ha giudicato:

  • condivisibile il contenuto della legge delega;
  • condivisibili i criteri specifici che designano la Banca d’Italia e l’Oam (Organismo agenti e mediatori) quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, conferendo loro i poteri di indagine e controllo previsti dalla Direttiva;
  • opportuno il criterio che prevede l’individuazione dei soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito contemplati dalla Direttiva, tenendo conto dell’obiettivo di garantire un servizio indipendente e di alta qualità.

Con riguardo al criterio di delega contenuto nell’art. 3, lett. e), che consente di valutare l’introduzione di una disciplina per le dilazioni di pagamento gratuite concesse dai fornitori di beni e servizi nelle quali il credito sia poi ceduto a un terzo, ha dichiarato che “Esse, salvo casi particolari in cui siano concesse online da imprese BigTech, sono in generale escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva. Tale criterio permette di ponderare attentamente vantaggi e svantaggi dell’introduzione di una disciplina per questa fattispecie, tenendo conto della competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale”.

Infine ha giudicato rilevante risulta il criterio di delega specifico di cui all’articolo 3, lett. g) che prevede la definizione del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza (inclusa l’individuazione dell’autorità competente) dei fornitori di beni e servizi che, in virtù della CCD2, saranno soggetti alla normativa sul credito al consumo quando collocano o concedono dilazioni di pagamento. “Tale criterio di delega risulta opportuno in quanto su questi soggetti non è istituzionalmente previsto il controllo da parte della Banca d’Italia e, pertanto, assolve alla necessità di individuare l’idonea autorità di vigilanza, considerata la loro particolare natura di soggetti commerciali. Altrettanto opportunamente, alla luce della limitata dimensione media delle aziende commerciali in Italia, il criterio prevede anche la possibilità di escludere dagli obblighi di abilitazione e registrazione le piccole e medie imprese”, ha concluso.

Le modifiche alla disciplina del credito ai consumatori (articolo 3)

Il processo europeo di revisione della Direttiva sul credito ai consumatori (Direttiva 2008/48/CE, Consumer Credit Directive – CCD) si è concluso con l’emanazione della nuova Direttiva UE 2023/2225 (CCD2), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 ottobre 2023. È previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 20 novembre 2025 le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le applichino a decorrere dal 20 novembre 2026.

La Banca d’Italia sottolinea come la CCD2 preveda un rafforzamento della tutela dei consumatori a fronte dei profondi cambiamenti che stanno interessando il mercato del credito. “Sulla spinta della digitalizzazione, in particolare, si affermano operatori con modelli di business innovativi, cambiano i processi di erogazione dei prestiti, si diffondono prodotti e servizi finanziari dei quali non è sempre agevole comprendere caratteristiche e rischiosità“, precisa la memoria. Evidenzia poi come la Direttiva si proponga, mediante un processo di armonizzazione massima, di promuovere la prestazione di servizi transfrontalieri, migliorando i livelli di integrazione e di competitività del mercato europeo del credito ai consumatori.

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La Banca d’Italia ha riassunto nel testo per la 4a Commissione Permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato i principali aspetti su cui interviene la CCD2, che riguardano il perimetro di applicazione, l’informativa precontrattuale, la valutazione del merito di credito dei clienti, il regime di vigilanza e le misure in supporto dei debitori in difficoltà.

In particolare:

  1. Viene esteso il perimetro applicativo della disciplina del credito al consumo a finanziamenti e soggetti che ne erano esclusi, e cioè:
    i crediti di importo inferiore ai 200 euro, i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e quelli in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, inclusi i crediti sotto forma di dilazione di pagamento gratuita (es. buy now pay later), in presenza di alcuni presupposti. In relazione a tali crediti, tuttavia, è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare un regime improntato a criteri di proporzionalità;
    i crediti di importo fino a 100.000 euro (rispetto alla soglia massima di 75.000 euro stabilita dalla CCD).
  2. È prevista un’informativa precontrattuale adattata ai nuovi mezzi tecnologici, dando maggiore evidenza alle informazioni più rilevanti, con l’obiettivo di aiutare il consumatore nell’identificazione delle informazioni chiave necessarie a una corretta valutazione dell’offerta in ragione delle proprie esigenze.
  3. Viene integrata la disciplina sulla valutazione del merito creditizio, prevedendo in particolare che essa sia effettuata tenendo conto dell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento. È previsto che il finanziatore possa erogare il credito solo quando dalla valutazione emerga che gli obblighi derivanti dal contratto saranno verosimilmente adempiuti; sono poi apprestate specifiche tutele in caso di utilizzo di un trattamento automatizzato dei dati.
  4. Si rafforza il regime di vigilanza, assicurando che tutti i finanziatori e gli intermediari del credito (in Italia, attualmente si tratta di agenti e mediatori creditizi) siano soggetti a un’adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza, anche laddove si tratti di soggetti non finanziari per i quali la concessione del credito sia un’attività accessoria, come i fornitori di beni o servizi. Gli Stati membri possono peraltro optare per l’esenzione dai requisiti di registrazione e abilitazione dei fornitori che offrono o intermediano dilazioni di pagamento per l’acquisto di beni e servizi, se rientrano nella categoria delle pmi.
  5. Vengono infine introdotte misure di supporto ai consumatori in difficoltà. In particolare, la CCD2 stabilisce che i creditori devono esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza (forbearance) prima dell’avvio di procedimenti esecutivi e prevede che siano assicurati, a livello nazionale, servizi di consulenza sul debito indipendenti a favore dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (debt advice).



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