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deducibilità spese omaggi e detraibilità IVA


In vista del Natale le aziende e i professionisti si preparano ai consueti regali per dipendenti e collaboratori: vediamo come funziona a questo proposito la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA su questo tipo di omaggi

Mancano ormai poche settimane al Natale ed è tempo di regali.

A muoversi ci sono anche aziende e professionisti che vogliono fare degli omaggi ai propri dipendenti.

Queste categorie di spese sono deducibili e detraibili, ma occorre distinguere le diverse possibilità e le diverse casistiche utilizzabili oggi, tra fringe benefit e altri strumenti.

Deducibilità fiscale e detraibilità IVA di omaggi e regali ai dipendenti

I fringe benefit per lavoratrici e lavoratori dipendenti come premialità per Natale

Una prima modalità con la quale possono essere erogati dei regali a lavoratrici e lavoratori dipendenti sono i fringe benefit.

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I fringe benefit sono somme relative all’uso di beni e servizi regalati ai dipendenti. Si tratta di una retribuzione in natura, riconosciuta dal datore di lavoro.

La soglia di non tassabilità è normalmente fissata a 258,23 euro ma per il 2024 è stata innalzata a:

  • a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Nel Disegno di legge di Bilancio è inserita una proroga e un potenzialmento di tali limiti per il prossimo triennio.

In particolare, i limiti di 1.000 e 2.000 euro saranno verosimilmente applicati anche per gli anni 2025, 2026 e 2027. Per la conferma si dovrà attendere l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, che dovrà arrivare entro il 31 dicembre prossimo.

Un’ulteriore novità inserita nel testo del DDL di Bilancio riguarda l’innalzamento del tetto massimo a 5.000 euro nel caso di fuori sede, ossia per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri.



Con i fringe benefit, il datore di lavoro a Natale può quindi fare un importante omaggio ai propri dipendenti, magari nell’ottica di premialità individuale e/o come vero e proprio potenziamento della retribuzione ordinaria.

Gli oneri di utilità sociale e i regali ai dipendenti

Attenzione al caso degli oneri di utilità sociale, individuati dall’articolo 100 del TUIR come:

spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto

La normativa prevede come il loro trattamento fiscale per la determinazione del reddito di impresa, prevedendone la deducibilità nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In parole più semplici rappresentano, quindi, dei costi sostenuti dal datore di lavoro per rispondere a bisogni dei lavoratori che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela perché dotati di un intrinseco valore sociale.



Il legislatore fiscale, in un’ottica premiale e incentivante, prevede che tali oneri sostenuti dal datore siano assoggettati ad un regime fiscale di favore che consiste, come si è visto, nella loro parziale deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa.

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Presupposti per la deducibilità nei limiti sopra riportati sono:

Omaggi e spese di rappresentanza al di fuori degli oneri di utilità sociale e dei fringe benefit

Accanto ai fringe benefit (soprattutto monetari) e agli oneri di utilità sociali, ci sono i classici regali natalizi, si pensi alla tipica cesta con panettone e spumante, che vengono regalati dalle aziende ai propri dipendenti.

Qui siamo in un campo diverso che, in seguito alle modifiche intervenute ad opera della Finanziaria 2008 (Legge numero 244/2007), rientra all’interno del concetto più ampio delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108 DPR 917/1986 (TUIR).

Omaggi natalizi ai dipendenti: detraibilità IVA

Ai fini IVA occorre considerare l’articolo 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972, dove si afferma che costituiscono cessioni imponibili IVA quelle gratuite di beni, eccezion fatta per quelle la cui produzione o commercio non rientra nell’attività dell’impresa, se di costo unitario non superiore a € 25,82, e ad eccezione di quelle per le quali all’atto dell’acquisto non si è detratta l’Iva.

Questa norma va letta insieme all’art. 19-bis1 c. 1 lett. h) secondo il quale non è detraibile l’Iva pagata sulle spese definite di rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82.

Si può pertanto concludere che gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza non consentono il diritto alla detrazione dell’IVA, salvo quelli fino a € 25,82 .

Spese di rappresentanza Detraibilità IVA
beni di costo unitario maggiore di 50 euro IVA indetraibile
beni di costo unitario inferiore a 50 euro IVA detraibile al 100%

Attenzione: non è lo stesso quindi per i regali di Natale.

L’IVA sugli omaggi ai dipendenti è sempre indetraibile, ai sensi dell’ art. 19 c. 1 DPR 633/72, a prescindere dal costo, per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa; non può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

Omaggi natalizi ai dipendenti: deducibilità costo

Anche ai fini della deducibilità del costo non bisogna confondere le regole sulle spese di rappresentanza con quelle degli omaggi ai dipendenti.

Per i regali di Natale, infatti, ai fini IRPEF e IRES i costi sostenuti vanno ricompresi tra le “spese per prestazioni di lavoro” di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 e non nelle spese per omaggi.

Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.

In questo caso il tema caldo è la verifica del superamento della franchigia dei fringe benefit, che deve essere considerata anche per le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l’anno.

In caso di superamento dei limiti di franchigia verrà ripreso a tassazione l’intero importo.

Occorre quindi prestare grande attenzione poiché in molte situazioni la franchigia dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata (cellulare in uso promiscuo, polizze sanitarie, ecc), per cui l’azienda dovrà verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare di tale franchigia ancora disponibile.



Una recente novità è data dal fatto che il medesimo regalo può essere fatto anche ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie specifiche di dipendenti, e anche in occasioni diverse dalle festività natalizie, nazionali e/o dalle ricorrenze aziendali (es.: matrimonio, nascita di un figlio, ecc.).

Gli omaggi dell’azienda ai dipendenti fanno sempre reddito, anche se questi ultimi sono prodotti dall’azienda medesima

Gli omaggi offerti ai lavoratori concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se sono offerti per la promozione dell’immagine aziendale e/o prodotti dall’azienda medesima.

Inoltre, se superano il limite annuale previsto per i fringe benefit devono essere tassati ai fini IRPEF.

Su questo punto segnaliamo un recente ed interessante documento di prassi, l’interpello numero 89/2024 dell’Agenzia delle Entrate, dove si legge che:

Al riguardo, occorre considerare che gli omaggi in questione, per quanto ’’utili’’ alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.



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