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La gestione dei costi della manodopera nelle gare pubbliche alla luce del d.lgs. n.36/2023 (Nuovo Codice Appalti)


1. Introduzione

La disciplina dei costi della manodopera nelle gare pubbliche, regolata dal d.lgs. n. 36/2023, introduce principi volti a garantire la trasparenza, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità economica delle offerte. Tra i punti cardine vi è l’obbligo per gli operatori economici di indicare separatamente i costi della manodopera, che non possono essere soggetti a ribasso diretto. Tuttavia, il legislatore, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale, ammette la possibilità di dichiarare costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, purché ciò sia giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale.

2. Normativa di riferimento

L’articolo 41, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce:

  • L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica.
  • Prestito condominio

    per lavori di ristrutturazione

  • Il divieto di applicare ribassi diretti su tali costi.

Questo principio è rafforzato dall’articolo 110, che regola la verifica di congruità delle offerte. La stazione appaltante deve accertare che i costi dichiarati rispettino:

  • I minimi contrattuali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
  • Le normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza.

 

3. Il ribasso “indiretto” sui costi della manodopera

Sebbene i costi della manodopera non siano soggetti a ribasso diretto, è consentito dichiarare un costo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Questo ribasso indiretto è legittimo solo se:

  • Rispetta i minimi salariali e le condizioni previste dai CCNL.
  • Conto e carta difficile da pignorare

    anche per aziende e pos

  • Deriva da una maggiore efficienza organizzativa, intesa come ottimizzazione di processi, riduzione di sprechi o implementazione di tecnologie.

 

4. La verifica di anomalia e i controlli della stazione appaltante

Quando il costo dichiarato è inferiore a quello stimato, la stazione appaltante è obbligata ad avviare una verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 36/2023. Durante questa fase:

  1. L’operatore economico deve fornire giustificativi dettagliati, dimostrando che il minor costo deriva da:

o   Efficienza organizzativa (es. ottimizzazione dei turni di lavoro, automazione).

o   Innovazioni tecnologiche o metodologiche.

2.     La stazione appaltante verifica che:

o   I costi siano congrui rispetto alla quantità di lavoro necessaria.

o   Siano rispettati i minimi salariali previsti dai CCNL.

o   Non vi siano compromissioni della qualità o della sicurezza.

Se i chiarimenti forniti non sono sufficienti, l’offerta può essere esclusa.

 

5. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza conferma quanto sopra:

    Conto e carta difficile da pignorare

    anche per aziende e pos

  • Consiglio di Stato, sez. V, 09/06/2023, n. 5665: Un ribasso sui costi della manodopera è legittimo solo se deriva da una riorganizzazione aziendale che rispetti i CCNL e le normative vigenti.
  • T.A.R. Sicilia, Palermo, 19/12/2023, n. 3779: La stazione appaltante deve promuovere una verifica rigorosa quando emergono incongruenze tra i costi dichiarati e quelli stimati.
  • T.A.R. Campania, Napoli, 07/11/2023, n. 6128: Il mancato avvio della verifica di anomalia in presenza di scostamenti significativi costituisce un vizio procedurale rilevante.

 

6. Conseguenze della mancata congruità

Se l’operatore economico non è in grado di giustificare adeguatamente i costi della manodopera:

  1. Esclusione dell’offerta: La stazione appaltante esclude l’offerta per incongruità, in quanto non sostenibile o in violazione delle normative.
  2. Segnalazione all’ANAC: In caso di irregolarità, l’ANAC può avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore economico.
  3. Ricorsi al TAR: Gli altri concorrenti possono contestare l’aggiudicazione, evidenziando il vizio di congruità.

 

7. Considerazioni operative per gli operatori economici

Gli operatori economici che intendono proporre un costo della manodopera inferiore a quello stimato devono:

  • Preparare giustificativi dettagliati, che includano analisi economiche e documentazione tecnica.
  • Dimostrare la congruità dei costi rispetto ai CCNL.
  • Assicurarsi che la riduzione derivi da effettive innovazioni o ottimizzazioni organizzative.

 

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8. Conclusioni

Il d.lgs. n. 36/2023 impone rigidi vincoli nella gestione dei costi della manodopera, bilanciando la tutela dei lavoratori con la necessità di promuovere l’efficienza economica. Sebbene sia vietato un ribasso diretto sui costi della manodopera, è consentito dichiarare costi inferiori a quelli stimati, purché ciò sia supportato da giustificazioni adeguate e verificabili. La giurisprudenza recente rafforza il ruolo cruciale delle stazioni appaltanti nel garantire la correttezza delle offerte e il rispetto delle normative, promuovendo una concorrenza leale e trasparente.



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